Il superbonus per il cappotto termico è “l’occasione green da non perdere”
“Il nuovo Superbonus, prevede una detrazione fiscale del 110% con riferimento alle spese documentate e a carico del contribuente, per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici. Stiamo parlando di un incentivo epocale per una crisi senza precedenti”. Descrive così la novità del superbonus Fabrizio Capaccioli, amministratore di ASACERT, azienda leader nelle certificazioni ambientali e vicedirettore di GBC Italia, un’eccellenza associativa che riunisce i big delle certificazioni della “green building”.
Dopo tanta attesa, sono usciti anche i regolamenti attuativi. Ognuno dice la sua e si corre il rischio di affidarsi a professionisti inventati, con conseguenze anche gravi. Ci aiuti a capire.
Il Superbonus prevede una detrazione fiscale del 110% con riferimento alle spese documentate e a carico del contribuente, per la realizzazione di specifici interventi riguardanti l’efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici. La cessione del credito o lo sconto in fattura sono le due opzioni a disposizione. Ed è proprio qui, oltre che nell’aumento dell’aliquota e nell’inclusione dei “lavori minori” che risiede la principale novità del decreto.
Ci faccia capire meglio, vale anche per il cappotto termico per le abitazioni?
Uno degli interventi che, secondo la nostra esperienza in ASACERT, sta avendo maggiore riscontro nei condomini è proprio l’installazione del cappotto termico, uno degli interventi trainanti del decreto Rilancio. Quindi, quest’ opera permette di accedere all’Ecobonus al 110% e si migliorerà la certificazione energetica dell’abitazione di due classi.
E quindi?
Se ad oggi l’immobile ricadesse in classe energetica G, a seguito dell’installazione del cappotto e qualsiasi elemento che incida sui consumi, dovrebbe passare almeno in classe E, con evidenti risparmi in bolletta. Come tutti ormai sappiamo, il decreto distingue gli interventi trainanti da quelli trainati; il contribuente ha diritto per entrambi gli interventi a beneficiare della detrazione del 110%, purché siano realizzati congiuntamente ma soprattutto purché sia realizzato almeno uno degli interventi trainanti.
Ci faccia qualche esempio.
Tra gli interventi trainanti possiamo citare: l’installazione degli infissi, del solare termico, dell’impianto fotovoltaico, delle colonnine elettriche per la ricarica delle auto, dell’involucro esterno dei condomìni. Stiamo parlando di una legge che promette la possibilità di svolgere lavori gratis nei condomìni e nelle case unifamiliari purché siano completamente autonome. Con decreto di agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) infatti, è diventato più semplice deliberare gli interventi in condominio previsti dal superbonus 110, che prevede un’approvazione con soltanto la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Un esempio di costi-detrazioni?
Ipotizziamo di voler isolare una villetta e spendere 40mila euro. L’Agenzia delle Entrate ne restituirà 44mila attraverso detrazioni sulle future tasse IRPEF in 5 anni. In pratica, si pagheranno 8.800 euro di tasse in meno per 5 anni. Oppure si potrebbe decidere di cedere il credito d’imposta: il committente rinuncia all’utilizzo della detrazione e ottiene in cambio un contributo in forma di sconto in fattura sull’importo richiesto dalla ditta che ha eseguito i lavori; quest’ultima, quindi, anticipa il costo degli interventi e recupera la cifra spesa con il credito d’imposta ceduto dal suo cliente, con la possibilità poi di cederlo a sua volta a banche o altri intermediari finanziari. Per facilitare l’accesso e la fruizione degli incentivi, abbiamo progettato il portale Superbonus.asacert.com. È a disposizione di tutti coloro siano interessati ad usufruire degli incentivi nel Decreto Rilancio.
Possiamo entrare nello specifico dell’ ITER per l’accesso al 110% nei condomini, scegliendo come intervento trainante il cappotto termico?
Dividiamo per praticità in fasi l’iter.
Prima fase – indagini: l’assemblea condominiale, nomina un professionista per l’elaborazione di una analisi di fattibilità.
Seconda fase – fattibilità concreta: verificare, ad esempio, se si possa procedere con il cappotto in tutti i lati dell’edificio, se le spese sono compatibili con il credito fiscale massimo ottenibile per le singole operazioni e per ogni UI, se i materiali di progetto sono certificati CAM.
Terza fase -APE: si tratta di una diagnosi termico-energetica che presuppone anche la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. Il tecnico dovrà verificare che ci siano le condizioni minime prescritte dal decreto: il salto di 2 classi energetiche. Con ASACERT stiamo dando seguito a decine di progetti aderenti al Superbonus 110%. Ancora una volta, risulta fondamentale la figura e il ruolo dei tecnici specializzati anche ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.